Sez. 7, Ordinanza n. 43838 del 27/05/2016 Cc. (dep. 17/10/2016) Rv. 268281 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Particolare tenuità del fatto - Giudizi pendenti in appello alla data di entrata in vigore dell'art. 131 - Bis cod. pen. - Applicabilità della norma - Deducibilità della questione, per la prima volta, nel giudizio di legittimità - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA
In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)