Sez. L, Sentenza n. 12389 del 05/12/1997 (Rv. 510761 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE | Corresponsione indebita - Erogazioni anteriori al 1996 - Ripetizione - Limiti - Disciplina ex art. 1, commi duecentosessantesimo e seguenti, legge n. 662 del 1996 - Applicabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE
In caso di indebita erogazione, prima del primo gennaio 1996, da parte dell'I.N.P.S., di somme a titolo di assegni familiari, trova applicazione la sopravvenuta legge 23 dicembre 1996 n. 662 (recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica ed entrata in vigore in data 1 gennaio 1997), la quale, nei commi duecentosessantesimo, duecentosessantunesimo, duecentosessantaduesimo, duecentosessantatreesimo e duecentosessantacinquesimo dell'art. 1, disciplina l'indebito versamento per periodi anteriori al 1 gennaio 1996 di prestazioni pensionistiche (senza distinzione di tipi e sostituendo retroattivamente e per il periodo di tempo fino alla data suddetta le precedenti normative derogatorie dell'art. 2033 cod. civ., peraltro non applicabili alla materia degli assegni familiari), trattamenti familiari e rendite a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, stabilendo la ripetibilità a seconda del reddito del percettore, e salvo in ogni caso il dolo di quest'ultimo; tale disciplina trova piena applicazione alle azioni di recupero in corso, sempreché si tratti di somme indebitamente riscosse prima del gennaio 1996.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)