Sez. U, Sentenza n. 19601 del 28/02/2008 Ud. (dep. 15/05/2008) Rv. 239399 - 01
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Accertamento in sede civile dello "status" di fallito - Sospendibilità del dibattimento - Sussistenza - Facoltà del condannato di chiedere la revisione della sentenza - Sussistenza.
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE
In tema di reati di bancarotta, il giudice penale può disporre la sospensione del dibattimento a norma dell'art. 479 cod. proc. pen. qualora sia in corso il procedimento civile per l'accertamento dello "status" di fallito, ferma restando, una volta che sia intervenuta sentenza definitiva di condanna, la facoltà del condannato di chiederne la revisione ai sensi dell'art. 630, comma primo, lett. b) cod.proc.pen..
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge Falliment. art. 224 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 479, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)