Sez. 5, Ordinanza n. 41255 del 16/09/2008 Cc. (dep. 05/11/2008) Rv. 241930 - 01
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Procedimento per la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento - Sospendibilità del dibattimento - Sussistenza - Fattispecie.
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE
In tema di reati di bancarotta, il giudice penale può disporre la sospensione del dibattimento a norma dell'art. 479 cod. proc. pen. qualora sia in corso il procedimento civile per la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento. (Nel caso di specie, la S.C. ha rinviato a nuovo ruolo il processo in attesa della decisione della Corte di cassazione in sede civile sulla revoca della dichiarazione di fallimento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 479, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)