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Sez. L, Sentenza n. 681 del 13/02/1978 (Rv. 390021 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - IMPLICITA - AMMISSIBILITA - MANCATA OPPOSIZIONE DELLA CONTROPARTE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1978-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390021-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - IMPLICITA - AMMISSIBILITA - MANCATA OPPOSIZIONE DELLA CONTROPARTE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - CONFIGURABILITA.*

A norma dell'art 420 cod proc civ, la parte puo, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni gia formulate con la previa autorizzazione del giudice. Questa autorizzazione, che appartiene al potere discrezionale del giudice del merito, puo essere data anche in Forma implicita con il consenso alla formulazione di nuove conclusioni ed in tal caso la mancata opposizione della controparte ben puo configurare un'accettazione del contraddittorio al riguardo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)