Sez. 2, Sentenza n. 3093 del 30/10/1971 (Rv. 354415 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - AZIONE DI REGRESSO DELL'INAIL - ECCEZIONE DEL DATORE DI LAVORO DI RISARCIMENTO INTEGRALE DEL DANNO IN VIA DIRETTA - PROPONIBILITA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - AZIONE DI REGRESSO DELL'INAIL - ECCEZIONE DEL DATORE DI LAVORO DI RISARCIMENTO INTEGRALE DEL DANNO IN VIA DIRETTA - PROPONIBILITA - ESCLUSIONE.*
Il datore di lavoro contro il quale l'Inail agisce in regresso non puo eccepire di aver provveduto direttamente all'integrale risarcimento del danno, in quanto per la peculiarita del rapporto trilatero istituitosi con l'Assicurazione obbligatoria infortuni, il datore di lavoro e esonerato, in ogni caso, dal pagamento diretto all'infortunato (o ai familiari superstiti) della parte di danno corrispondente all'indennizzo assicurativo. Egli e soltanto tenuto, per legge, in caso di condanna penale sua o del suo dipendente, al risarcimento diretto di quella parte di danno che ecceda l'indennita assicurativa, mentre deve rimborsare all'istituto assicuratore l'ammontare di questa, quando l'istituto agisca in regresso contro di lui.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 4 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 5, Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)