Sez. 3, Sentenza n. 3428 del 07/06/1984 (Rv. 435440 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - DEBITO DELL'ASSICURATORE NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIATO - NATURA - SUPERAMENTO DEL MASSIMALE DI POLIZZA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - DEBITO DELL'ASSICURATORE NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIATO - NATURA - SUPERAMENTO DEL MASSIMALE DI POLIZZA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, il debito dell'assicuratore nei confronti del danneggiato, il quale ha natura pecuniaria e trova limite nel massimale di polizza, può superare tale limite, per interessi e rivalutazione monetaria, solo in applicazione della disciplina fissata dall'art. 1224 cod. civ., e, pertanto, a titolo, oltre che di interessi moratori, di risarcimento del maggior danno di cui al secondo comma del citato articolo (a partire dalla scadenza dello "spatium deliberandi" di sessanta giorni dopo la richiesta del danneggiato), sempreché si deduca e dimostri un ingiustificato comportamento dilatorio dell'assicuratore medesimo. (V 5218/83, mass n 430091).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)