Sez. L, Sentenza n. 5554 del 25/11/1978 (Rv. 395346 - 01)
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITA - DETERMINAZIONE - CRITERI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITA - DETERMINAZIONE - CRITERI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'art 4, lettera a) del dllgt 5 aprile 1945 n 157, sulla proroga dei contratti agrari, richiede il requisito della gravita dello inadempimento - la cui valutazione, se immune da vizi logici o giuridici e insindacabile in Sede di legittimita - in relazione, tra l'altro "alla normale e razionale coltivazione del fondo", intendendo con cio riconoscere al concedente un diritto ad esigere dallo affittuario un comportamento improntato a tale precisa prescrizione, non solo con riguardo all'interesse personale della parte, ma anche della produzione in generale. (V 3312/76, mass n 382104).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)