Sez. 1, Sentenza n. 27813 del 16/12/2005 (Rv. 586163 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Provincia di Trento - Terreni non edificabili - Disapplicazione delle tabelle dei valori agricoli medi da parte del giudice ordinario - Limiti - Determinazione dell'indennità in base al valore venale - Legittimità - Esclusione - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
Con riguardo all'indennità di espropriazione di terreni agricoli nella provincia di Trento, il sistema legale di determinazione si fonda sull'individuazione delle colture praticate sul fondo e sulla conseguente attribuzione ad esso del valore medio stabilito annualmente dalla Commissione provinciale, sicché non è consentito al giudice di merito disapplicare il valore tabellare, attribuendo quello che ritiene il valore venale, verificandosi in tale evenienza la disapplicazione non del valore tabellare, ma della stessa disposizione di legge, costituita dall'art. 13 della legge provinciale n. 6 del 1993 (nella specie, a fronte di una qualificabilità del terreno come incolto, il giudice di merito aveva attribuito un valore ritenuto notorio, desunto dalla vicinanza del terreno espropriato alla città di Trento).
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge Prov. Trento 19/02/1993 num. 6 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)