Sez. 5, Sentenza n. 8099 del 22/05/2003 (Rv. 563441 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Ricorso per cassazione - Tempestività - Sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002 - Perfezionamento della notificazione, per il notificante, alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 149 cod. proc. civ. e 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, "nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario" -, ai fini dell'accertamento della tempestività del ricorso per cassazione notificato a mezzo posta, occorre fare riferimento alla data di consegna del ricorso all'ufficiale giudiziario, anziché alla data di ricezione del plico da parte del destinatario, fermo restando che, per quest'ultimo, gli effetti decorrono dalla ricezione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)