Sez. L, Sentenza n. 12155 del 19/08/2003 (Rv. 565993 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Eccezioni al principio di cui all'art. 12, primo comma, legge n. 153/1969 - Carattere tassativo - Divieto di interpretazione analogica o estensiva - Servizio di trasporto di singoli dipendenti dall'abitazione al luogo di lavoro - Riconducibilità al servizio di trasporto gratuito predisposto dal datore di lavoro per la generalità dei dipendenti - Esclusione - Applicabilità "ratione temporis" della disciplina previgente al D.Lgs. n. 314 del 1997 - Inclusione nella retribuzione soggetta a contribuzione previdenziale - Fondamento - Utilizzazione di autovettura per l'espletamento della prestazione lavorativa - Assimilabilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Le eccezioni al principio fissato dall'art. 12, comma primo, della legge 30 aprile 1969, n. 153, secondo il quale costituisce retribuzione imponibile ai fini della contribuzione assicurativa ogni erogazione fatta dai datori di lavoro a favore dei lavoratori in dipendenza del rapporto di lavoro, hanno carattere tassativo sicché i titoli in relazione ai quali vi è esenzione totale o parziale dalla contribuzione, indicati nel secondo comma dello stesso art. 12, non possono essere ampliati né in via analogica né tramite interpretazione estensiva. Ne consegue che, nella vigenza della disciplina anteriore al D.Lgs. n. 314 del 1997, che ha innovato in materia, la eccezione a detto principio contenuta nell'art. 17, comma primo, D.Lgs. n. 503 del 1992, che concerne i corrispettivi del servizio di trasporto predisposto dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei dipendenti, non è applicabile nel caso di singolo dipendente cui sia assegnata un'autovettura per il raggiungimento del luogo di lavoro dall'abitazione, integrando tale assegnazione, una erogazione in natura causata dal rapporto di lavoro e perciò da includere nella retribuzione soggetta a contribuzione. A tale ipotesi non è assimilabile quella della utilizzazione di autovettura per l'espletamento della prestazione lavorativa.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 17, Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)