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Sez. 1, Ordinanza n. 32800 del 07/07/2005 Cc. (dep. 30/08/2005) Rv. 231889 - 01

GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - RICUSAZIONE - effetti | Ricusazione del presidente del collegio giudicante - Competenza a stabilire se e in quale parte conservino efficacia gli atti precedentemente compiuti - Appartiene al giudice che ha accolto la dichiarazione di ricusazione - Competenza del nuovo collegio giudicante a statuire poi sulla utilizabilità degli stessi atti al fine della decisione - Permanenza.
Stato
decisa il 2005-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231889-01

GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - RICUSAZIONE - effetti

Qualora la Corte d'appello abbia accolto la dichiarazione di ricusazione del presidente della Corte d'assise, spetta allo stesso giudice della ricusazione e non al nuovo collegio giudicante, indicare, ai sensi dell'art. 42, comma secondo, cod. proc. pen., se e in quale parte, gli atti compiuti precedentemente conservino efficacia, cioè possano essere mantenuti nel fascicolo per il dibattimento, ferma restando la competenza esclusiva del collegio giudicante a statuire in merito alla loro utilizzabilità effettiva, ai fini del decidere, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 511 in relazione all'art. 525 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 42 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)