Sez. 3 - , Sentenza n. 15941 del 12/02/2020 Ud. (dep. 27/05/2020) Rv. 278879 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Attività di gestione dei rifiuti – Soggetti responsabili – Delega di funzioni – Ammissibilità – Requisiti – Obbligo di vigilanza del delegante – Persistenza - Limiti.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di gestione dei rifiuti, è consentita la delega di funzioni a condizione che la stessa: a) sia puntuale ed espressa, con esclusione di poteri residuali in capo al delegante; b) riguardi, oltre alle funzioni, anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; c) la sua esistenza sia giudizialmente provata con certezza; d) il delegato sia tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato allo svolgimento dei compiti affidatigli; e) il trasferimento delle funzioni sia giustificato dalle dimensioni o dalle esigenze organizzative dell'impresa, ferma restando la persistenza di un obbligo di vigilanza del delegante in ordine al corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale obbligo di vigilanza non comporta il controllo continuativo delle modalità di svolgimento delle funzioni trasferite, richiedendosi la mera verifica della correttezza della complessiva gestione del delegato).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 2, Cod. Pen. art. 40 com. 2, Costituzione art. 9 com. 2, Costituzione art. 32, Costituzione art. 41 com. 2, Costituzione art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)