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Sez. 4, Sentenza n. 39158 del 18/01/2013 Ud. (dep. 23/09/2013) Rv. 256878 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Delegato dal datore di lavoro - Atto di delega - Caratteristiche - Obbligo di vigilanza del delegante - Persistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256878-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante a condizione che il relativo atto di delega sia espresso, inequivoco e certo ed investa persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento fermo restando, comunque, l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega, secondo quanto la legge prescrive. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la condanna per omicidio colposo dell'amministratore di una società, che si era difeso evidenziando di aver trasferito poteri di vigilanza ad altri soggetti, senza essere in grado di dimostrare il rilascio di una specifica delega di funzioni ad essi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/09/2008 num. 81 art. 16, Decreto Legisl. 04/09/2008 num. 81 art. 17, Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)