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Sez. U, Sentenza n. 5916 del 10/11/1982 (Rv. 423678 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - IN GENERE - OBBLIGHI DELLA P.A. - VIOLAZIONE - DANNO A TERZI - CONSEGUENZE - AZIONE RISARCITORIA - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1982-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423678-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - IN GENERE - OBBLIGHI DELLA P.A. - VIOLAZIONE - DANNO A TERZI - CONSEGUENZE - AZIONE RISARCITORIA - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*

La discrezionalità dell'amministrazione circa i criteri e le modalità di esecuzione di un'opera pubblica (nella specie, autostrada), in relazione all'apprezzamento ad essa demandato degli interessi e dei bisogni della collettività, nonché dei mezzi idonei a soddisfarli, non esclude che l'amministrazione medesima, ovvero la società privata incaricata di detta esecuzione in regime di concessione, siano tenute ad osservare le specifiche Disposizioni di legge o regolamento, nonché le comuni norme di prudenza e diligenza imposte dal principio fondamentale del "neminem laedere", a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, con la conseguenza che, ove dall'inosservanza di tali norme derivi un danno al terzo, deve a questo riconoscersi Azione risarcitoria davanti al giudice ordinario, vertendosi in tema di fatto illecito lesivo di posizioni di diritto soggettivo. (V 5136/81, mass n 415926; (V 605/81, mass n 411090).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)