Sez. 3, Sentenza n. 1224 del 23/01/2006 (Rv. 587185 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Onere probatorio del locatore - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE
In tema di responsabilità del conduttore per il ritardato rilascio di immobile locato, il maggior danno di cui all'art. 1591 cod. civ. va provato in concreto dal locatore secondo le regole ordinarie, rientrando, quindi, tra i mezzi di prova consentiti anche la prova per presunzioni, sempre che queste presentino i requisiti previsti dall'art. 2729, primo comma, cod. civ., e permettano di ritenere dimostrato il fatto ignoto, con l'ulteriore specificazione che le presunzioni sono da considerare gravi, precise e concordanti, sia quando il fatto da provare segue a quelli noti in modo necessario secondo logica, sia quando ne derivi nella normalità dei casi, cioè secondo quanto in genere suole accadere. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha ritenuto che il giudice di appello aveva fatto, con motivazione adeguata, un corretto uso della prova presuntiva, desumendo da un fatto noto, costituito dall'avvenuta stipula di un nuovo contratto per un determinato canone mensile pochi mesi dopo il rilascio, il fatto ignoto della perdita di favorevoli occasioni di locazione nel periodo in cui si era realizzata la mora del conduttore nella restituzione, decorrente dalla data in cui era stata eseguita dal locatore l'offerta reale dell'indennità di avviamento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)