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Sez. 5, Sentenza n. 26639 del 04/05/2004 Ud. (dep. 14/06/2004) Rv. 229873 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI | Prevalenza della causa di estinzione del reato sulla declaratoria di nullità - Determinata dalla violazione dell'art. 375, comma terzo, cod. proc. pen. - Ai soli effetti penali e non con riguardo a quelli civili - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229873-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI

La prevalenza della causa di estinzione del reato sulla declaratoria della nullità assoluta ed insanabile determinata dalla violazione dell'art. 375, comma terzo, cod. proc. pen. e comminata dall'art 552, comma secondo, cod. proc. pen. ha efficacia solo agli effetti penali ma non in ordine alla responsabilità civile dell'imputato nei confronti della parte lesa, costituitasi parte civile. L'estinzione del reato non può sanare la violazione dell'art. 375, comma terzo, cod. proc. pen. per l'omesso invito all'imputato a rendere l'interrogatorio, nè il vizio della sentenza che abbia omesso di dichiarare la nullità di cui all'art. 555, comma secondo, cod. proc. pen., tempestivamente eccepita, rigettando l'appello sul punto, con il conseguente mancato annullamento della sentenza di primo grado. Ne deriva che l'eccezione dell'imputato, pur soccombente rispetto alla prosecuzione dell'azione penale, deve essere valutata ed accolta agli effetti civili, con il conseguente annullamento delle sentenze di merito limitatamente alle statuizioni civili.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 375 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)