Sez. 2, Sentenza n. 1037 del 28/01/1995 (Rv. 490071 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - IN GENERE (PERSONA FISICA, PERSONA GIURIDICA, ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, COMITATO) | Organo o ufficio della persona giuridica avente la rappresentanza in giudizio - Mancanza o insufficiente indicazione nell'atto di citazione - Nullità della citazione - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - IN GENERE (PERSONA FISICA, PERSONA GIURIDICA, ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, COMITATO)
La mancanza o la insufficienza delle indicazioni, nell'atto di citazione, dell'organo o dell'ufficio della persona giuridica, avente di questa la rappresentanza in giudizio, determina, ai sensi dell'art. 154 cod. proc. civ. in relazione all'art. 163, n. 2, dello stesso codice, la nullità della citazione soltanto se e quando determini una incertezza assoluta in ordine alla individuazione della persona giuridica medesima, renda, cioè, insuperabilmente dubbio se si sia voluto citare proprio quello e non un altro ente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 154 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)