Sez. 3, Sentenza n. 29864 del 19/12/2008 (Rv. 606035 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - IN GENERE (PERSONA FISICA, PERSONA GIURIDICA, ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, COMITATO) | Società in accomandita semplice - Erronea indicazione dell'accomandatario e della ragione sociale - Conseguenze - Nullità della citazione o della sua notificazione - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - IN GENERE (PERSONA FISICA, PERSONA GIURIDICA, ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, COMITATO)
Quando sia convenuta in giudizio una società in accomandita semplice, l'erronea indicazione delle generalità del socio accomandatario - e la conseguente inesatta indicazione della ragione sociale - non comportano la nullità né della citazione (tanto in primo grado, quanto in appello), né della notificazione di essa, a meno che il suddetto errore non ingeneri una incertezza assoluta sull'esatta identificazione della società.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2314, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)