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Sez. 6, Sentenza n. 1056 del 07/03/1996 Cc. (dep. 17/04/1996) Rv. 204519 - 01

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Sentenze penali straniere - Riconoscimento - In genere | Al fine di eventuale applicazione della continuazione - Possibilità - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1996-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204519-01

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Sentenze penali straniere - Riconoscimento - In genere

Il riconoscimento di una sentenza straniera non può essere richiesto al fine di eventualmente ottenere l'applicazione dell'istituto della continuazione; invero quest'ultimo, che implica un giudizio di merito bilaterale tra la pronuncia all'estero e quella emananda in Italia, non può considerarsi "altro effetto penale della condanna" rilevante ai fini del suddetto riconoscimento ex art. 12 comma primo n. 1 cod. pen..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 12 com. 1 n. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 730, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 730

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)