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Sez. 1, Sentenza n. 46323 del 04/11/2003 Cc. (dep. 03/12/2003) Rv. 226623 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Continuazione tra reato giudicato in Italia e reato giudicato all'estero - Possibilità - Esclusione - Riconoscimento della relativa sentenza straniera - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2003-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226623-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO

Non è applicabile "in executivis" la continuazione tra reato giudicato in Italia e reato giudicato all'estero, previo riconoscimento della relativa sentenza penale straniera, producendo quest'ultimo nell'ordinamento nazionale i soli effetti indicati nell'art. 12 cod. pen., tra i quali non è compreso, neanche "sub specie" di effetto penale della condanna ai sensi del comma primo n. 1 del citato articolo, il regime del reato continuato, che presuppone un giudizio di merito e, quindi, il riferimento a categorie di diritto sostanziale (reati e pene) che si qualificano soltanto in ragione del diritto interno. V. Corte cost., 28 marzo 1997 n. 72

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 12 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)