Sez. 1, Sentenza n. 5293 del 26/09/2000 Cc. (dep. 29/11/2000) Rv. 217293 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Fatto giudicato con sentenza straniera riconosciuta in Italia - Applicabilità delle continuazione con altro fatto giudicato con sentenza del giudice italiano - Esclusione - Contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza della relativa questione.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO
Non è applicabile l'istituto della continuazione (nella specie richiesto in sede esecutiva), tra fatti giudicati con sentenza straniera riconosciuta in Italia e fatti giudicati con sentenza pronunciata dal giudice italiano, non rientrando un tale effetto fra quelli, tassativamente indicati nell'art. 12 cod. pen., ai quali dà luogo il riconoscimento delle sentenze straniere. Ciò manifestamente, sulla scorta di quanto già ritenuto dalla Corte costituzionale con ordinanza 28 marzo 1997 n. 72, non determina alcun contrasto fra il detto art. 12 cod. pen. e gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 12 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 671 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)