Sez. 6, Sentenza n. 34412 del 15/06/2010 Cc. (dep. 23/09/2010) Rv. 248242 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ROGATORIE - ALL'ESTERO - IN GENERE | Interrogatorio del coimputato - Omesso avviso ex art. 63, comma terzo, lett. a) cod. proc. pen. - Inutilizzabilità delle dichiarazioni - Esclusione - Ragioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ROGATORIE - ALL'ESTERO - IN GENERE
Sono sempre utilizzabili nei confronti del coindagato le dichiarazioni rese dal concorrente nel medesimo reato nel corso dell'interrogatorio assunto all'estero per rogatoria, ancorché lo stesso, in conformità a quanto previsto dalla legge dello Stato richiesto, non sia stato preventivamente avvisato dell'utilizzabilità anche nei suoi confronti delle medesime dichiarazioni, atteso che l'art. 64, comma terzo, lett. a) cod. proc. pen. non è norma inderogabile di ordine pubblico.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 com. 3 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 727 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)