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Sez. 6, Sentenza n. 44830 del 22/09/2004 Ud. (dep. 18/11/2004) Rv. 230594 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ROGATORIE - all'estero - IN GENERE | Dichiarazioni accusatorie rese all'estero su rogatoria dell'a.g. italiana - Mancata assistenza del difensore conformemente alla legge del luogo - Inutilizzabilità delle dichiarazioni per contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230594-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ROGATORIE - all'estero - IN GENERE

In materia di assistenza giudiziaria penale, sono utilizzabili nel procedimento italiano i verbali contenenti gli interrogatori di persone imputate di reato connesso, nella parte relativa alle dichiarazioni rese "contra alios", assunti a seguito di rogatoria all'estero senza l'assistenza del difensore, in quanto gli atti compiuti all'estero su rogatoria sono assunti secondo le forme stabilite dal Paese richiesto, salvo l'eventuale contrasto con norme inderogabili di ordine pubblico e buon costume, che non si identificano necessariamente con il complesso delle regole dettate dal codice di rito e, in particolare, con quelle relative all'esercizio dei diritti della difesa. (In motivazione la Corte ha precisato che la mancata assistenza del difensore andava valutata tenendo conto che il procedimento era stato definito con giudizio abbreviato, scelta negoziale fatta dalle parti che ha avuto come ulteriore effetto anche quello di neutralizzare il vizio-sanzione dell'atto probatorio, affetto, nella specie, da inutilizzabilità "relativa" e non da inutilizzabilità "assoluta").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 729 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)