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Sez. 5, Sentenza n. 39020 del 21/09/2007 Cc. (dep. 23/10/2007) Rv. 238207 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ROGATORIE - ALL'ESTERO - IN GENERE | Dichiarazioni accusatorie rese all'estero alla polizia giudiziaria dal coimputato su rogatoria dell'autorità giudiziaria italiana - Rinunzia al difensore - Inutilizzabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238207-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ROGATORIE - ALL'ESTERO - IN GENERE

In materia di assistenza giudiziaria penale, sono utilizzabili nel procedimento italiano i verbali degli interrogatori del coimputato contenenti dichiarazioni rese "erga alios" ed assunti a seguito di rogatoria all'estero secondo le forme stabilite dal Paese richiesto, salvo il contrasto con norme inderogabili e princìpi fondamentali, che non si identificano necessariamente con il complesso delle regole dettate dal codice di rito e, in particolare, con le regole codicistiche relative alle diverse modalità di esercizio dei diritti della difesa ed alla presenza necessaria del difensore agli interrogatori espletati durante la fase delle indagini. Ne deriva che non ricorre alcuna ragione di inutilizzabilità qualora il coimputato dichiarante abbia volontariamente rinunziato, come nella specie, dopo il primo interrogatorio, alla presenza del difensore ed abbia reso le suddette dichiarazioni alla Polizia giudiziaria, sulla base di una "lex loci" che a ciò l'autorizzava.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 729 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)