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Sez. 3, Sentenza n. 467 del 21/01/1980 (Rv. 403843 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - ATTO TARDIVO DI RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - INIDONEITA - ATTO DI COSTITUZIONE IN MORA IDONEO AD INTERROMPERE IL NUOVO PERIODO DI PRESCRIZIONE INIZIATO A DECORRERE DALLA CITAZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403843-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - ATTO TARDIVO DI RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - INIDONEITA - ATTO DI COSTITUZIONE IN MORA IDONEO AD INTERROMPERE IL NUOVO PERIODO DI PRESCRIZIONE INIZIATO A DECORRERE DALLA CITAZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

L'atto di riassunzione del processo, dichiarato poi estinto perche tardivamente riassunto, essendo un atto di impulso processuale destinato essenzialmente a riattivare il corso del processo, non ha un'autonoma e distinta efficacia interruttiva della prescrizione, ne puo valere - ove ne abbia i requisiti - come atto di Costituzione in mora idoneo ad interrompere il nuovo periodo di prescrizione iniziato a decorrere dalla citazione, a norma dell'art 2945, ultimo comma, cod civ, qualora la prescrizione si sia gia maturata anteriormente all'atto di riassunzione predetto. (V 2414/76, mass n 381195).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)