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Sez. 3, Sentenza n. 6502 del 10/05/2001 (Rv. 546560 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE | Utilizzabilità dal giudice civile per la ricostruzione dei medesimi fatti - Condizioni - Mancanza della valutazione critica in dibattimento del materiale probatorio raccolto in sede penale per essersi estinto il reato - Irrilevanza - Dichiarazioni testimoniali rese alla P.G. in sede di sommarie informazioni, ai sensi dell'art. 225 cod. proc. pen. previgente - Inclusione - Violazione del diritto alla difesa - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546560-01

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE

Il materiale probatorio acquisito nel procedimento penale per l' accertamento della commissione di un reato, ritualmente introdotto nel giudizio civile, ancorché non valutato criticamente in dibattimento per essersi il reato estinto, può esser posto a fondamento del convincimento del giudice del merito per la ricostruzione dei medesimi fatti ai fini dell'accertamento della responsabilità civile nei confronti dello stesso soggetto indiziato di reato, ed, altresì, possono essere utilizzate le dichiarazioni testimoniali, rese alla polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni, ai sensi dell'art. 225 cod. proc. pen. del 1930, per fatti anteriori all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, senza che perciò sia violato il diritto alla difesa della parte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2735, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)