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Sez. 2, Sentenza n. 4129 del 14/07/1979 (Rv. 400635 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - FINO ALL'ESITO DEL PROCESSO PENALE - CONDIZIONI - PROMOVIMENTO DELL'AZIONE PENALE - NECESSITA - PRODUZIONE DEL CERTIFICATO ATTESTANTE LA PENDENZA DI UNA ISTRUTTORIA PENALE PER IL DELITTO DI FALSA TESTIMONIANZA - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1979-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400635-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - FINO ALL'ESITO DEL PROCESSO PENALE - CONDIZIONI - PROMOVIMENTO DELL'AZIONE PENALE - NECESSITA - PRODUZIONE DEL CERTIFICATO ATTESTANTE LA PENDENZA DI UNA ISTRUTTORIA PENALE PER IL DELITTO DI FALSA TESTIMONIANZA - INSUFFICIENZA.*

Ai sensi del combinato disposto degli art 295 cod proc civ e 3 cod proc pen, per la sospensione del processo civile fino all'esito di quello penale, non e sufficiente che la cognizione del reato influisca, - alla stregua dell'accertamento incensurabile del giudice civile - sulla decisione della causa civile, ma e altresi necessario che l'Azione penale sia stata effettivamente iniziata, il che avviene quando il giudice penale sia stato investito dell'Azione medesima, mediante la richiesta di istruzione formale o di citazione per il giudizio, da parte del pubblico ministero, ovvero, trattandosi di reato di Competenza del pretore, mediante l'emissione del decreto di citazione per il giudizio o del decreto penale di condanna, o con la instaurazione del rito direttissimo. Pertanto, deve ritenersi insufficiente per la sospensione del processo civile la produzione in giudizio del certificato del cancelliere del pretore da cui risulti che vi e in corso una istruttoria per il delitto di falsa testimonianza, a seguito della presentazione di una denunzia. (Conf 4371/76, mass n 383081).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 295, Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)