Sez. L, Sentenza n. 2127 del 25/03/1986 (Rv. 445309 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - RICHIESTA DELL'ULTIMA REVISIONE - TERMINE DILATORIO - DECORRENZA - SCADENZA - FACOLTÀ DI CHIEDERE O DISPORRE LA REVISIONE - TERMINE PRESCRIZIONALE - PERIODI DI SOSPENSIONE EX ART. 111 D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - RILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - RICHIESTA DELL'ULTIMA REVISIONE - TERMINE DILATORIO - DECORRENZA - SCADENZA - FACOLTÀ DI CHIEDERE O DISPORRE LA REVISIONE - TERMINE PRESCRIZIONALE - PERIODI DI SOSPENSIONE EX ART. 111 D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - RILEVANZA.*
Il termine entro il quale può chiedersi l'ultima revisione per infortunio per il quale vi sia stato riconoscimento di Invalidità permanente e provvedimento di concessione di rendita, è di dieci anni e decorre dalla data di Costituzione della rendita in senso tecnico e non da quella dell'infortunio e neppure da quella di cessazione dell'Invalidità temporanea. Scaduto detto termine che ha natura dilatoria, la facoltà di chiedere o disporre la revisione deve essere esercitata dal titolare della rendita o rispettivamente disposta dall'istituto nel rispetto del termine prescrizionale fissato in tre anni dall'art. 112 T.U. Approvato con d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, oltre il periodo di sospensione per il termine tassativamente previsto dall'art. 111 stesso T.U. (150 giorni in caso di malattia professionale e 210 giorni in caso di infortunio).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)