Sez. L, Sentenza n. 14959 del 20/11/2000 (Rv. 541884 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Termini (decennale o quinquennale) - Natura giuridica - Limite sostanziale alla rilevanza delle modificazioni - Configurabilità - Termine di prescrizione ex art. 112, primo comma, del T.U. - Applicabilità - Revisione ad iniziativa dell'Inail - Inclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE
I termini per poter procedere alla revisione della misura della rendita di inabilità, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro, ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare, non sono di decadenza o di prescrizione, ma operano esclusivamente sul terreno del diritto sostanziale, segnando il periodo massimo entro il quale assumono rilevanza giuridica le dette modificazioni, mentre il diritto alla revisione deve essere esercitato entro il termine di prescrizione di cui all'art. 112, comma primo, del d.P.R. n. 1124 del 1965 (ovvero, per l'assicurato, nel termine di decadenza di cui all'art. 137, ultimo comma, nel caso ivi previsto), termine da ritenersi applicabile anche all'azione proposta dall'istituto assicuratore e decorrente dalla scadenza dei termini sostanziali di dieci o di quindici anni, salva la sospensione sancita dall'art. 111, secondo comma.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1966 num. 1124 art. 83, DPR 30/06/1966 num. 1124 art. 112, DPR 30/06/1966 num. 1124 art. 137, DPR 30/06/1966 num. 1124 art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)