Sez. L, Sentenza n. 12900 del 28/09/2000 (Rv. 540587 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Richiesta dell'ultima revisione - Termini sostanziali ex art. 83 e 137 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Scadenza - Facoltà di chiedere o disporre la revisione - Sussistenza - Termine di prescrizione - Decorrenza - Periodi di sospensione ex art. 111 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Rilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE
I termini per poter procedere alla revisione della misura della rendita di inabilità, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro, e, in genere, in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare, non sono di decadenza o di prescrizione, ma operano esclusivamente sul terreno del diritto sostanziale, segnando il periodo massimo entro il quale assumono rilevanza giuridica le dette modificazioni, mentre il diritto alla revisione deve essere esercitato entro il termine di prescrizione di cui all'art. 112, primo comma, d.P.R. n. 1124 del 1965 (ovvero, per l'assicurato, di decadenza ai sensi dell'art. 137, ultimo comma, dello stesso d.P.R.), termine che inizia a decorrere dal definitivo consolidamento della situazione, alla scadenza dei termini sostanziali di dieci o di quindici anni, salva la sospensione sancita dal secondo comma dell'art. 111 dello stesso testo normativo.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 com. 8 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 137 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)