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Sez. 1, Sentenza n. 1161 del 19/01/2007 (Rv. 593779 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Terreni edificabili - Valutazione - Metodo sintetico - Comparativo - Preferibilità - Esclusione - Metodo analitico - Ricostruttivo - Nozione - Conformità al principio di edificabilità legale - Sussistenza - Adozione del metodo analitico - Necessità di motivazione - Insussistenza.
Stato
decisa il 2007-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593779-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

In tema di valutazione di aree edificabili, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, l'evoluzione del sistema normativo induce a negare valore preminente al metodo sintetico-comparativo, congeniale ad un sistema, oggi abbandonato alla luce dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, governato dal principio dell'edificabilità di fatto, mentre il metodo analitico-ricostruttivo, che muove dalle caratteristiche specifiche del fondo espropriato, depurando il valore dell'edificato del costo di costruzione per pervenire al valore dell'area secondo l'entità volumetrica esprimibile dalla superficie a disposizione, dipende dalla qualificazione urbanistica dell'area, secondo il principio dell'edificabilità legale, conseguendone che il giudice che accolga le conclusioni del consulente tecnico secondo il metodo analitico, non è tenuto a motivare la mancata adozione del metodo sintetico.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)