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Sez. L, Sentenza n. 5306 del 08/08/1983 (Rv. 430214 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA (PRINCIPIO DELLA COGNIZIONE) - PRESUNZIONE DI ARRIVO AL DESTINATARIO DI UNA LETTERA RACCOMANDATA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - DIVIETO NELLA "PRAESUMPTIO DE PRAESUMPTO" - INAPPLICABILITÀ - ATTI UNILATERALI RECETTIZI - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430214-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA (PRINCIPIO DELLA COGNIZIONE) - PRESUNZIONE DI ARRIVO AL DESTINATARIO DI UNA LETTERA RACCOMANDATA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - DIVIETO NELLA "PRAESUMPTIO DE PRAESUMPTO" - INAPPLICABILITÀ - ATTI UNILATERALI RECETTIZI - APPLICABILITÀ.*

La presunzione di arrivo al destinatario di una lettera raccomandata - fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione, dell'ordinaria regolarità dei servizi postali e del comportamento processuale del destinatario stesso che non sollevi contestazioni al riguardo - costituisce un apprezzamento di merito immune da vizi logici e giuridici e perciò non censurabile in Cassazione, né la sua legittimità viene meno per avere essa ad oggetto un atto unilaterale ricettizio, come quello di messa in mora, in relazione al quale il fatto della ricezione implica una praesumptio legis di conoscenza da parte del destinatario, al fine dell'efficacia dell'atto stesso, posto che il divieto della cosiddetta praesumptio de praesumpto opera esclusivamente nella consecuzione di una presunzione semplice da altra presunzione semplice, mentre non osta a che del fatto presunto dal giudice consegua la presunzione di un altro fatto per espressa previsione di legge. (V 419/83, mass n 425220; (V 3194/80, mass n 406992; (V 1978/78, mass n 391340).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)