Sez. 1, Sentenza n. 10300 del 16/07/2002 (Rv. 555800 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE | Opponente ed autorità autrice del provvedimento - Litisconsorzio nei confronti del soggetto beneficiario della sanzione irrogata con l'ordinanza - Ingiunzione - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE
Nel giudizio disciplinato dagli artt. 22, 22 - bis e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, unico legittimato passivo è l'autorità che ha emesso l'ordinanza; ne consegue che non sussiste litisconsorzio nei confronti del soggetto beneficiario della sanzione amministrativa irrogata con l'ordinanza - ingiunzione opposta.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 29, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)