diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 189 del 10/01/1984 (Rv. 432448 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - RAPPORTO GIURIDICO DI ASSISTENZA SOCIALE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MOMENTO COSTITUTIVO - OMISSIONE DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - IRRILEVANZA - AZIONE DEL LAVORATORE DIRETTA AD OTTENERE LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL SOLO ISTITUTO ASSICURATORE - LEGITTIMITÀ - PARTECIPAZIONE DEL DATORE DI LAVORO AL GIUDIZIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432448-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - RAPPORTO GIURIDICO DI ASSISTENZA SOCIALE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MOMENTO COSTITUTIVO - OMISSIONE DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - IRRILEVANZA - AZIONE DEL LAVORATORE DIRETTA AD OTTENERE LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL SOLO ISTITUTO ASSICURATORE - LEGITTIMITÀ - PARTECIPAZIONE DEL DATORE DI LAVORO AL GIUDIZIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Il rapporto giuridico di assistenza sociale contro gli infortuni e le malattie professionali sorge automaticamente ex lege all'atto dell'assunzione del lavoratore da parte del datore di lavoro, anche nel caso in cui quest'ultimo abbia omesso di ottemperare agli adempimenti necessari per la Costituzione del rapporto assicurativo e non abbia quindi versato i relativi contributi. Pertanto, l'Azione del lavoratore diretta ad ottenere le prestazioni assistenziali può essere esercitata nei confronti del solo istituto assicuratore senza che sia necessaria la partecipazione al giudizio del datore di lavoro il quale non risponde nemmeno a titolo di risarcimento dei danni, per la omessa Assicurazione, essendo in ogni caso garantito per legge il conseguimento da parte del del lavoratore delle dovute prestazioni assicurative. (V 5429/82, mass n 423196; (V 5033/81, mass n 415815).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)