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Sez. 3, Sentenza n. 13952 del 28/01/2016 Ud. (dep. 07/04/2016) Rv. 266393 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Modifica del trattamento sanzionatorio - Illegalità sopravvenuta della pena - Annullamento con rinvio - Recidiva già elisa nel giudizio antecedente - Applicazione nel giudizio di rinvio - Divieto di "reformatio in peius" - Violazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266393-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di rinvio che, a seguito di annullamento di sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 limitatamente al trattamento sanzionatorio - per illegalità della pena conseguente alla modifica normativa che ha trasformato in reato autonomo la precedente fattispecie circostanziale - abbia rideterminato la pena all'interno dei nuovi più favorevoli limiti edittali, tenendo conto degli effetti sanzionatori della contestata recidiva che, nel primo giudizio, era stata ritenuta soccombente con la previgente circostanza ad effetto speciale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)