Sez. 5, Sentenza n. 42980 del 28/06/2016 Ud. (dep. 12/10/2016) Rv. 268208 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Impugnazione del solo imputato - Reato continuato - Assoluzione per il reato più grave - Rideterminazione della pena - Nuovo giudizio di bilanciamento delle circostanze riferite al reato originariamente meno grave - Pena irrogata non superiore a quella inflitta dal primo giudice - Legittimità.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, nel riformare la sentenza di condanna per reati avvinti dalla continuazione, pronunci - in accoglimento dell'impugnazione proposta dal solo imputato - sentenza di assoluzione per il reato più grave, rideterminando la pena in misura inferiore a quella applicata in primo grado, nonostante il giudizio di bilanciamento delle circostanze, riferite al reato per il quale viene confermata la condanna, risulti meno favorevole rispetto al precedente giudizio, effettuato in relazione alle circostanze del reato originariamente ritenuto più grave.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)