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Sez. 2, Sentenza n. 43288 del 01/10/2015 Ud. (dep. 27/10/2015) Rv. 264781 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Impugnazione del solo imputato - Derubricazione del reato - Diverso giudizio di bilanciamento delle circostanze - Pena irrogata non superiore a quella inflitta dal primo giudice - Legittimità.
Stato
decisa il 2015-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264781-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, proceda alla derubricazione del reato per cui vi era stata condanna in primo grado in altro meno grave e ad un corretto giudizio di bilanciamento delle circostanze, deteriore rispetto a quello formulato erroneamente dal giudice di prime cure, purchè venga irrogata una pena non superiore a quella inflitta dal primo giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)