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Sez. 1, Sentenza n. 15 del 03/01/1996 (Rv. 495241 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE | Individuazione - Criteri - Trasferimento della sede legale senza effettivo mutamento della sede operativa o attuato nell'imminenza del fallimento o formalmente compiuto ma non seguito da esercizio dell'attività d'impresa nella nuova sede - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495241-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE

Ai fini della determinazione del Tribunale competente a dichiarare il fallimento, il trasferimento della sede legale è irrilevante quando i relativi atti formali posti in essere non corrispondano ad un effettivo mutamento della sede operativa, ovvero quando esso intervenga nell'imminenza del procedimento per la dichiarazione di fallimento od, infine, quando al compimento degli atti formali del trasferimento non si accompagni l'esercizio di un'attività di impresa nella nuova sede, in modo che possa affermarsi che la stessa sia cessata al momento del trasferimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)