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Sez. 1, Sentenza n. 2795 del 28/03/1997 (Rv. 503382 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Trasferimento della sede legale - Irrilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503382-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO

Al fine della determinazione del tribunale competente a dichiarare il fallimento, il trasferimento della sede legale è irrilevante quando ad esso non corrisponda un reale mutamento della sede operativa, ovvero quando intervenga nell'imminenza del procedimento per la dichiarazione di fallimento o, infine, quando al compimento degli atti formali del trasferimento non si accompagni l'effettivo esercizio dell'attività d'impresa nella nuova sede.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 46, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 9, Legge Falliment. art. 9, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)