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Sez. 3, Sentenza n. 13090 del 30/10/1998 Ud. (dep. 14/12/1998) Rv. 212188 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Normativa sopravvenuta concernente l'utilizzabilità e la valutazione delle dichiarazioni rese da coimputato o imputato di reato connesso o collegato nelle indagini preliminari - Entrata in vigore prima del giudizio di appello - Applicabilità in sede di legittimità - Condizioni - Richiesta già avanzata in corso di giudizio di merito - Ragione.
Stato
decisa il 1998-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212188-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Nel giudizio di legittimità non è più consentito di richiedere il recupero dell'oralità e del contraddittorio sulle dichiarazioni accusatorie rilasciate nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, di cui sia stata data lettura in dibattimento sulla base del testo previgente dell' art. 513 cod.proc.pen., se lo stesso imputato non aveva già formulato la richiesta nel corso del giudizio di merito, che sia stato celebrato quando era già sopravvenuta la novellazione del predetto art. 513. Ciò perché la disciplina transitoria condiziona espressamente all'impulso di parte il ricorso alla verifica dibattimentale delle dichiarazioni accusatorie acquisite con il meno garantista rito previgente. Con la conseguenza che l'impulso di parte, se non è stato esercitato durante il giudizio di appello, non è più esercitabile nel giudizio di legittimità, posto che il ricorso è inammissibile quando è fondato su violazioni di legge che potevano essere dedotte e non sono state dedotte in grado di appello.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 609 com. 2, Legge 07/08/1997 num. 267 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)