Sez. 5, Sentenza n. 10814 del 05/05/2010 (Rv. 613065 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Assimilazione ai rifiuti urbani di quelli speciali non pericolosi - Potere regolamentare dei comuni ex art. 21, comma 2, lett. g) del d.lgs. n. 22 del 1997 - Criteri - Delibera CIPE del 27 luglio 1984 - Osservanza per il periodo della relativa vigenza - Necessità - Conseguenze - Rifiuti non rientranti nell'elenco della predetta delibera - Assimilazione - Possibilità - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il potere regolamentare di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, attribuito ai comuni dall'art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, va esercitato sulla base dei criteri fissati dallo Stato ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. d), del medesimo d.lgs., da individuarsi in quelli di cui alla delibera CIPE del 27 luglio 1984, per il periodo della relativa vigenza, con la conseguenza che i rifiuti speciali ivi non previsti (nella specie materiali di risulta di spezzoni di ferro o metallici) non possono essere assimilati a quelli urbani e per essi sussiste l'intassabilità prevista dall'art. 62, prima parte, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 per i metri quadri afferenti all'esercizio dell'attività industriale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1992 num. 22 art. 18, Decreto Legisl. 05/02/1992 num. 22 art. 21, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)