Sez. L, Sentenza n. 12915 del 04/09/2003 (Rv. 566553 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Presupposto - Osservanza della disciplina collettiva - Portata - Garanzia di uno standard retributivo per i lavoratori - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
L'osservanza della disciplina collettiva, prevista dalla legge quale condizione del diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali, opera nel duplice senso di consentire il riconoscimento dei benefici a favore dell'imprenditore e di garantire a favore dei lavoratori dipendenti uno standard retributivo non riducibile; ne consegue che sono rilevanti, nel giudizio instaurato dal lavoratore per il conseguimento di differenze retributive, le richieste istruttorie finalizzate a dimostrare l'avvenuta richiesta di fiscalizzazione degli oneri sociali da parte della società datrice di lavoro, al fine di stabilire l'applicabilità del contratto collettivo nazionale (nella specie: dell'industria alimentare) invocato da parte ricorrente
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 36 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 502 art. 4, Legge 28/11/1980 num. 782 art. 1, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)