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Sez. 3, Sentenza n. 16612 del 19/06/2008 (Rv. 603820 - 01)

SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - PREZZO - IN GENERE | Contratto avente ad oggetto la fornitura di gas metano - Assoggettamento all'imposta prevista dall'art. 10 del d.l. 7 febbraio 1977 n. 15, convertito in legge 7 aprile 1977 n. 102, del solo fornitore del prodotto - Azione proposta dal consumatore nei confronti del fornitore per far valere l'illegittimità della maggiorazione del prezzo e di ripetizione di indebito - Rilevanza dell'indagine sulla legittimità della pretesa fiscale dell'amministrazione nei confronti del fornitore - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603820-01

SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - PREZZO - IN GENERE

Con riguardo all'imposta di consumo sul gas metano, prevista dall'art. 10 del d.l. 7 febbraio 1977, n. 15 (convertito in legge 7 aprile 1977 n. 102) per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, soggetto passivo è il fornitore del prodotto, non il consumatore, il quale subisce la traslazione del relativo onere a titolo di maggiorazione del prezzo di vendita. Pertanto, qualora il consumatore agisca nei confronti del fornitore, per far valere l'illegittimità di detta maggiorazione del prezzo ed ottenere il rimborso del corrispondente ammontare, non rileva l'indagine sulla legittimità della pretesa fiscale dell'amministrazione nei confronti del fornitore, incombendo al fornitore stesso l'onere, nel distinto rapporto con l'amministrazione finanziaria, di individuare i consumi assoggettati ad imposta e di segnalare quelli che ne sono esclusi per non essere ricompresi nella fattispecie impositiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/02/1977 num. 15 art. 10, Legge 07/04/1877 num. 102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)