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Sez. U, Sentenza n. 3596 del 03/08/1989 (Rv. 463549 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - AZIENDE MUNICIPALIZZATE - FERROVIE E TRANVIE IN CONCESSIONE - RAPPORTO COSTITUITO FRA UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO E I DIPENDENTI DI UNA PSEUDOIMPRESA INTERMEDIARIA - CARATTERE PUBBLICISTICO - CONTROVERSIA DIRETTA A REPRIMERE LA ILLECITA INTERMEDIAZIONE - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - RAPPORTO ATTINENTE AD UN SERVIZIO PUBBLICO DI AUTOSERVIZI URBANI ASSUNTO IN ECONOMIA DIRETTAMENTE DALL'ENTE - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1989-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463549-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - AZIENDE MUNICIPALIZZATE - FERROVIE E TRANVIE IN CONCESSIONE - RAPPORTO COSTITUITO FRA UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO E I DIPENDENTI DI UNA PSEUDOIMPRESA INTERMEDIARIA - CARATTERE PUBBLICISTICO - CONTROVERSIA DIRETTA A REPRIMERE LA ILLECITA INTERMEDIAZIONE - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - RAPPORTO ATTINENTE AD UN SERVIZIO PUBBLICO DI AUTOSERVIZI URBANI ASSUNTO IN ECONOMIA DIRETTAMENTE DALL'ENTE - ESTENSIONE.*

Il rapporto che si costituisce fra un ente pubblico non economico ed i dipendenti di una pseudoimpresa intermediaria (di una cooperativa di lavoro), le cui prestazioni siano effettivamente utilizzate, in regime di subordinazione, dallo stesso ente pubblico nell'ambito della propria organizzazione pubblicistica, senza ricorrere ad autonome strutture gestite con criteri imprenditoriali, ha natura di pubblico impiego, comportando la violazione del divieto d'intermediazione ed interposizione nelle prestazioni lavorative, stabilito dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, la Costituzione ex lege di un rapporto di lavoro della stessa natura di quelli posti in essere direttamente dall'ente pubblico interponente. In siffatta ipotesi, la controversia promossa dai lavoratori per far reprimere l'illecita interposizione e sentire dichiarare l'esistenza di un diretto rapporto di lavoro con l'ente pubblico è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, senza che questa, ove dette prestazioni attengano ad un servizio pubblico di autoservizi urbani, trovi deroga in ragione della previsione, ai sensi dell'art. 4 della legge 22 settembre 1960 n. 1054 e dell'art. 10 del R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 (nel testo sostituito dalla legge 24 aprile 1957 n. 633), della giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle controversie soggette al R.d. citato, atteso che tale previsione è applicabile, alla luce del secondo comma dell'art. 2093 cod. civ., sempreché le prestazioni lavorative degli addetti al pubblico trasporto siano correlate all'Esercizio di apposita impresa da parte dell'ente pubblico e non già quando, come nel caso di gestione dell'autoservizio in economia assunta direttamente dallo stesso ente, formino oggetto di rapporti di pubblico impiego. (V 4633/88, mass n 459520; (V 6522/87, mass n 454779; (V 4271/86, mass n 447036; (V 3290/85, mass n 440956; (V 5995/84).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Regio Decr. 15/10/1925 num. 2578 art. 2, Regio Decr. 15/10/1925 num. 2578 art. 15, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 24/06/1957 num. 633 CORTE COST., Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 4 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)