Sez. 4, Sentenza n. 4114 del 10/01/2014 Cc. (dep. 29/01/2014) Rv. 258187 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON IMPORTANTI ANNULLAMENTO | Correzione della specie o quantità di pena erroneamente computata - Unico motivo - Inammissibilità - Rettificazione - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON IMPORTANTI ANNULLAMENTO
È possibile procedere alla rettificazione degli errori di cui all'art. 619, comma secondo, cod. proc. pen. solo quando il ricorso per cassazione sia ammissibile, condizione che non si verifica quando esso sia stato proposto esclusivamente per ottenere la rettificazione della specie della pena, errata nella denominazione. (Nella specie la Corte, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso, ha affermato che il rimedio esperibile è di richiedere al giudice del merito, ex art. 130 cod. proc. pen., la correzione della sentenza che aveva irrogato, per un delitto, la pena dell'arresto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)