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Sez. 5 - , Sentenza n. 47621 del 11/09/2019 Cc. (dep. 22/11/2019) Rv. 278036 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON IMPORTANTI ANNULLAMENTO | Correzione di errore materiale nell’indicazione della pena pecuniaria – Unico Motivo - Inammissibilità – Rettificazione ex art. 619 cod. proc. pen. – Esclusione – Ragioni
Stato
decisa il 2019-09-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278036-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON IMPORTANTI ANNULLAMENTO

Il potere della Corte di cassazione di rettificare il provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. può essere esercitato solo in presenza di un ricorso ammissibile e tale non è quello proposto al solo fine di ottenere che il giudice di legittimità provveda a correggere l'erronea indicazione, nel dispositivo, della pena pecuniaria, dovuta a mero errore materiale, in quanto il relativo motivo non è riconducibile alle previsioni dell'art. 606 cod. proc. pen.(Nella specie la Corte, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso tendente ad ottenere la correzione del dispositivo della sentenza che aveva irrogato per errore la pena di 30 euro di multa in luogo di quella di 300, ha indicato quale rimedio esperibile quello di cui all'art. 130 cod. proc. pen.)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)