Sez. 1, Sentenza n. 4759 del 12/05/1998 (Rv. 515330 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Bene espropriato - Cessione volontaria - Ammissibilità - Effetti - Mancato riferimento al prezzo da parte del privato o riferimento ad un prezzo non ricavato in applicazione dei criteri legali - Mera proposta contrattuale - Conseguenze.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI
Nel procedimento ablativo di cui alla legge 22 ottobre 1971 n. 865, la cessione volontaria ex art. 12 legge citata integra un sub - procedimento che opera l'immediato trasferimento della proprietà a favore dell'ente pubblico, facendo cessare la procedura espropriativa e conseguentemente anche la possibilità di ablazione del bene a mezzo di accessione invertita. Detto procedimento si inserisce in un contratto pubblicistico nel quale il corrispettivo del trasferimento volontario si correla in modo vincolato ai parametri legali circa la determinazione dell'indennità espropriativa. Ne deriva che la manifestazione di volontà del privato del tutto priva di riferimento al prezzo o riferentesi ad un prezzo che non sia stato ricavato dall'amministrazione sulla base di criteri legali resta priva di ogni efficacia negoziale pubblicistica e dotata dell'efficacia privatistica di una mera proposta contrattuale, salva la possibilità per il proprietario espropriato di esperire l'azione di risarcimento del danno davanti al giudice ordinario per la violazione da parte della P.A. delle regole procedimentali correlate alla determinazione dell'indennizzo quale presupposto legittimante del potere ablativo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 20/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)