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Sez. 2, Sentenza n. 5964 del 25/03/2004 (Rv. 571527 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO ONEROSO E GRATUITO | Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - In genere, rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - Impossibilità di chiedere l'adempimento una volta chiesta la risoluzione - Violazione del principio - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571527-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO ONEROSO E GRATUITO

In tema di inadempimento contrattuale, l'eccezione di improponibilità della domanda in tema di adempimento ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. (per essere stata in precedenza chiesta la risoluzione del contratto), essendo fondata su una norma posta nell'esclusivo interesse dell'altra parte contraente, può essere sollevata solo da quest'ultima e nel rispetto delle previste preclusioni, dovendo pertanto escludersi che possa essere rilevata d'ufficio ovvero dedotta per la prima volta in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)