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Sez. 3, Sentenza n. 476 del 14/02/1976 (Rv. 379129 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - ESECUZIONE PER UN CREDITO DI LAVORO - ACCERTAMENTO DEL DEBITO NON DI LAVORO DEL TERZO - RELATIVO GIUDIZIO - COMPETENZA PER VALORE - NORMATIVA DELL'ART 548 COD PROC CIV - APPLICABILITA - COMPETENZA - PER MATERIA - ESECUZIONE MOBILIARE E PRESSO TERZI - COMPETENZA EX ART 618 BIS COD PROC CIV - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1976-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379129-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - ESECUZIONE PER UN CREDITO DI LAVORO - ACCERTAMENTO DEL DEBITO NON DI LAVORO DEL TERZO - RELATIVO GIUDIZIO - COMPETENZA PER VALORE - NORMATIVA DELL'ART 548 COD PROC CIV - APPLICABILITA - COMPETENZA - PER MATERIA - ESECUZIONE MOBILIARE E PRESSO TERZI - COMPETENZA EX ART 618 BIS COD PROC CIV - INAPPLICABILITA.*

Qualora, per il soddisfacimento di un credito di lavoro, si instauri procedimento di espropriazione presso terzo, con riguardo ad un debito non di lavoro del terzo verso l'esecutato, il giudizio di accertamento dell'Obbligo del terzo, il quale venga promosso a seguito di Mancanza o di contestazione sulla dichiarazione di cui all'art 547 cod proc civ, spetta, anche dopo l'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n 533, alla Competenza del pretore o del tribunale, secondo i criteri di valore fissati dall'art 548 primo comma cod proc civ, e non alla Competenza esclusiva del pretore, quale giudice del lavoro. Il predetto giudizio di accertamento, ancorche connesso, e infatti autonomo e distinto rispetto alla esecuzione ed alle eventuali controversie insorte per opposizioni avverso l'esecuzione medesima, con la conseguenza che la relativa disciplina non subisce modifiche per effetto dell'art 618 bis cod proc civ (introdotto dall'art 3 della legge n 533 del 1973), il quale estende le nuove norme del processo del lavoro ai soli giudizi di opposizione ex artt 615 e 617 cod proc civ, avverso esecuzioni in materia di lavoro.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 bis, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)